Regio decreto 2701/1865
Art. 176 — I proventi esatti dagli uscieri in materia civile o penale dovranno computarsi collettivamente per tutti gli …
Art. 176. I proventi esatti dagli uscieri in materia civile o penale dovranno computarsi collettivamente per tutti gli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura senza tener conto se riscossi dall'uno o dall'altro di essi, dovendosi ritenere come se ponessero in comune gli introiti. Le indennita' saranno pure assegnate complessivamente a favore di tutti e non ai singoli individui.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.