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Regio decreto 2701/1865

Art. 176 — I proventi esatti dagli uscieri in materia civile o penale dovranno computarsi collettivamente per tutti gli …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/176parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 176. I proventi esatti dagli uscieri in materia civile o penale dovranno computarsi collettivamente per tutti gli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura senza tener conto se riscossi dall'uno o dall'altro di essi, dovendosi ritenere come se ponessero in comune gli introiti. Le indennita' saranno pure assegnate complessivamente a favore di tutti e non ai singoli individui.

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