Regio decreto 2701/1865
Art. 173 — Gli uscieri i quali con i proventi da essi percepiti per atti di loro ufficio di qualunque natura sieno tanto…
Art. 173. Gli uscieri i quali con i proventi da essi percepiti per atti di loro ufficio di qualunque natura sieno tanto in materia civile che penale, e collo stipendio che fosse loro assegnato non vengano a conseguire annualmente, quelli delle preture lire 800, quelli dei tribunali lire 1000, e quelli delle corti lire 1200, potranno ottenere un'indennita' a titolo di sussidio per i dritti penali accennati nel precedente articolo.
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