Regio decreto 2701/1865
Art. 166 — Per cio' che si riferisce alle cancellerie delle corti e dei tribunali il visto giornaliero di cui all'artico…
Art. 166. Per cio' che si riferisce alle cancellerie delle corti e dei tribunali il visto giornaliero di cui all'articolo 162 sara' apposto dai segretari del rispettivo procuratore generale o procuratore del Re, e questi potranno anche dare tale incarico ad uno dei sostituti cancellieri della corte o tribunale, purche' pero' le esigenze del servizio permettano che tale sostituto non abbia ad essere occupato contemporaneamente in affari penali o nella spedizione delle tasse relative.
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