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Regio decreto 2701/1865

Art. 156 — E' vietato alle autorita' giudiziarie di apporre la loro firma su mandati che fossero in contravvenzione alle…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/156parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 156. E' vietato alle autorita' giudiziarie di apporre la loro firma su mandati che fossero in contravvenzione alle prescrizioni dell'articolo precedente, ed i cancellieri che le avessero in qualunque modo violate incorreranno di pien diritto nella perdita delle somme che avessero sborsate ed in una pena pecuniaria di lire dieci. Quando si presentino dubbi sulle tasse da accordarsi, i pretori dovranno riferirne ai procuratori del Re ed attenersi alle istruzioni che loro verranno date.

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