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Regio decreto 2701/1865

Art. 144 — Nel decreto, oltre le indicazioni state prescritte dall'articolo 129 del regolamento generale giudiziario per…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/144parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 144. Nel decreto, oltre le indicazioni state prescritte dall'articolo 129 del regolamento generale giudiziario per le tasse in occasione di trasferte speciali, da applicarsi anche per quelle dei testimoni, periti ed altre persone a di cui favore sono spedite, si dovra' far risultare a) della natura della causa che diede luogo alla tassa, spiegando se sia di giurisdizione ordinaria o di altra qualsiasi; b) del tempo impiegato in quanto alla perizia, testimonianza od altro atto; c) e degli articoli della tariffa in forza dei quali la tassa e' dovuta. Nel caso in cui il segreto della procedura esiga che si taccia la natura del reato, bastera' far risultare dalla tassa che il reato appartiene alla giurisdizione ordinaria o ad altra, oppure che si tratta di contravvenzione alle dogane, alle gabelle, al dazio ed al marchio.

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