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Regio decreto 2701/1865

Art. 133 — Gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto, s…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/133parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 133. Gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto, saranno loro somministrati nelle carceri o case di detenzione dai comuni che si trovano lungo il cammino. Questa spesa sara' iscritta colle altre ordinarie delle carceri. Nei comuni dove non esistono carceri, i sindaci provvederanno perche' si facciano agli imputati od accusati le somministrazioni degli alimenti e delle altre cose loro necessarie; il rimborso ne sara' fatto nel modo stabilito per le spese di trasporto.

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