Regio decreto 2701/1865
Art. 117 — A termini dell'articolo 456 del codice di procedura penale potendo il presidente del tribunale correzionale p…
Art. 117. A termini dell'articolo 456 del codice di procedura penale potendo il presidente del tribunale correzionale procedere all'interrogatorio degli accusati, e potendo a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 marzo 1865, n.° 1723, essere commesso ad uno dei giudici dello stesso tribunale destinato a far parte delle corti di assise, i presidenti di queste ultime, a meno che il servizio della giustizia assolutamente non richieda la loro trasferta per tale oggetto, dovranno astenersi dal recarsi nel capoluogo del circolo delle dette assise anteriormente all'epoca fissata per l'apertura dei dibattimenti.
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