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Regio decreto 2701/1865

Art. 115 — Ai consiglieri delle corti di appello designati alle funzioni di presidenti delle corti di assise fuori della…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/115parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 115. Ai consiglieri delle corti di appello designati alle funzioni di presidenti delle corti di assise fuori della citta' capoluogo in cui siede la corte d'appello, ai procuratori generali o loro sostituti deputati ad intervenirvi, ed ai giurati che si trasferiranno ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre le indennita' di soggiorno stabilite nella legge sull'ordinamento giudiziario, saranno accordate le seguenti per la loro trasferta, cioe': 1.° ai presidenti delle corti d'assise, ai procuratori generali o loro sostituti, quando si troveranno alla portata delle ferrovie, ovvero potranno profittare dei piroscafi della marina nazionale mercantile, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello stato, avranno dritto ad un'indennita' ragguagliata al prezzo stabilito pei primi posti, e quando dovranno percorrere altre vie centesimi venticinque per ogni chilometro tanto nell'andata che nel ritorno; 2.° ai giurati, qualunque sia il mezzo di cui debbano servirsi per recarsi alla residenza della corte di assise centesimi dieci per ogni chilometro percorso nell'andata ed altrettanto nel ritorno.

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