Regio decreto 2701/1865
Art. 112 — I testimoni anzidetti avranno dritto alle indennita' stabilite nel capo I del presente titolo, le quali saran…
Art. 112. I testimoni anzidetti avranno dritto alle indennita' stabilite nel capo I del presente titolo, le quali saranno loro pagate dai cancellieri sulle somme state presso di essi depositate dagli imputati ed accusati con regolare tassa spedita dal capo del collegio o dal pretore come ai testimoni del pubblico ministero. Le somme depositate si iscrivono nel registro quitanze (n.° 413 della tariffa civile) coll'indicazione per deposito ... senza pero' portarle in colonna; le tasse spedite come sopra si riuniscono alla nota che sara' redatta delle spese occorse e sulla medesima sara' riportata la dichiarazione della parte, o di chi avra' fatto il deposito per essa, che questo fu esaurito per intiero o che fu restituita la somma residua. Questi documenti si conserveranno in cancelleria fra le carte relative alla contabilita' (n.° 449 della tarif. civ.) e vi si uniranno anche le quitanze degli uscieri per i dritti loro dovuti. Nel caso in cui la poverta' degli imputati od accusati sara' stata legalmente accertata, le indennita' ai testimoni saranno anticipate dall'erario nel modo stabilito per quelli citati ad istanza del pubblico ministero; e per i dritti degli uscieri si eseguira' quanto si e' detto nell'articolo 3 della presente tariffa.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.