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Regio decreto 2701/1865

Art. 110 — Sono anche annoverate fra le spese straordinarie quelle di stampa delle sentenze di rinvio degli atti d'accus…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/110parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 110. Sono anche annoverate fra le spese straordinarie quelle di stampa delle sentenze di rinvio degli atti d'accusa, delle liste dei testimoni e note de' giurati da notificarsi agli accusati, il di cui numero per ogni processo sia maggiore di' trenta e vi sieno piu' capi d'accusa. Le sentenze di rinvio e gli atti d'accusa, quand'anche riflettano un numero minore di accusati potranno parimente essere stampate allorche' saranno voluminosi ed il pubblico ministero ravvisera' cio' indispensabile per la pronta amministrazione della giustizia. La spesa di stampa sara' in questi due casi anticipata dall'erario per la sola parte di essa che verra' determinata preventivamente, ed alla medesima dovra' aggiungersi dalla cancelleria la somma che sarebbe occorsa ove si fosse valsa dell'opera di scrivani. La stampa non potra' essere ordinata ed eseguita prima che siasi ottenuta l'autorizzazione del ministero di grazia e giustizia al quale dovra' dal procuratore generale essere fatto apposito rapporto, e tale autorizzazione ottenuta dietro richiesta per iscritto di quest'ultimo, il primo presidente nelle citta' dove siede la corte di appello e negli altri luoghi i presidenti delle corti di assise con loro decreto, che dovra' essere esteso appie' della copia autentica o dell'originale degli atti e scritti anzidetti, ordineranno la stampa dei medesimi e provvederanno in seguito per il pagamento della somma occorrente e nei limiti determinati.

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