Regio decreto 2701/1865
Art. 11 — Ai sotto ufficiali e soldati in attivita' di servizio chiamati a far testimonianza non sara' dovuta indennita…
Art. 11. Ai sotto ufficiali e soldati in attivita' di servizio chiamati a far testimonianza non sara' dovuta indennita' di viaggio, oltre quella stabilita dai regolamenti militari o di marina che li risguardano. Agli ufficiali invece di qualunque grado saranno pagate le indennita' prescritte da questa tariffa per i testimoni ordinari senza poter cumulare con esse quelle stabilite dai regolamenti medesimi.
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