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Regio decreto 2701/1865

Art. 108 — Se per facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere l'autorita' giudiziaria incaricata dell'ist…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/108parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 108. Se per facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere l'autorita' giudiziaria incaricata dell'istruzione del processo credera' indispensabile fare eseguire fotografie o stampare avvisi al pubblico, la spesa relativa sara' soddisfatta al fotografo o tipografo di cio' incaricato sulla nota da lui presentata, come e' prescritto dall'articolo 23, mediante tassa dell'autorita' procedente sulla base delle tariffe stabilite per i privati e per gli avvisi d'asta in materia civile, fatta riduzione del quinto sull'ammontare complessivo della spesa. La nota del fotografo o del tipografo dovra' essere annessa agli atti del processo e compresa nella parcella delle spese.

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