Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 106
Regio decreto 2701/1865

Art. 106 — Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate, secondo la tassa fissata per gli incaricati delle in…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/106parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 106. Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate, secondo la tassa fissata per gli incaricati delle inumazioni dai comuni dove vengono eseguite queste operazioni, su mandato del giudice procedente o del pretore. In mancanza di tassa speciale si osserveranno gli usi locali. Lo stesso si fara' quando occorresse di trasportare qualche cadavere da una localita' all'altra per eseguirne la sezione od altra operazione relativa all'istruzione del processo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 105 Art. 107 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.