Legge 14/2024
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso.
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