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Legge 234/2021

Art. 21 — Clausola di salvaguardia

ELI /it/legge/2021/12/30/234/art/21parte di Legge 234/2021
Art. 21. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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