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Legge 3/2012

Art. 9 — Deposito della proposta di accordo

ELI /it/legge/2012/01/27/3/art/9parte di Legge 3/2012
Art. 9. Deposito della proposta di accordo 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. 2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.

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