Legge 240/2010
Art. 7 — Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori
Art. 7. (Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori) 1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. 2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 3. Al fine di incentivare la mobilita' interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilita' universitaria e' altresi' favorita dalla possibilita' che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti. 4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'universita' di appartenenza conservano la titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca. 5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica. Note all'articolo 7: - Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda nelle note all'art. 6. - La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1979, n. 40.
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- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 7, comma 3.
- D.L. 152/11 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310), ha disposto (con l'art. 26, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 7, comm…
Inserisce · 1
- D.L. 152/11 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 2, lettera a)) l'introduzione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater all'art. 7.
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