Legge 99/2009
Art. 53 — (Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato …
Art. 53. (Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformita' e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del ripartodi competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio; b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi; c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali; d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali; e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico; f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola- lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni; g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonche' valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale; h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580". 3. Il decreto legislativo di cui al comma I e' emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note all'art. 53: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se alla delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'art. 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 recante «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.», come modificato dalla presente legge: «Art. 23-bis - 1. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: (omissis). g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi. 2. I termini processuali previsti sono ridotti alla meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso. 3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne da' avviso alle parti. «g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.». - Si riporta il comma 3 dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»: «3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente art. nonche' al comma 1 dell'art. 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalita' per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentativita' delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente art. nonche' all'elezione dei membri della giunta.».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 43 dell'allegato 4) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 53.
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