Legge 363/2003
Art. 9 — Velocita
Art. 9. (Velocita) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita' altrui. 2. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
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- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), nel modificare l'art. 43-bis, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (in G.U…
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