Legge 363/2003
Art. 6 — Segnaletica
Art. 6. (Segnaletica) 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
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- D.L. 41/03 — Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, dautoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120), nel modificare l'art. 43-bis, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (in GU 19/…
- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), nel modificare l'art. 43-bis, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (in G.U…
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