Legge 363/2003
Art. 22 — Adeguamento alle disposizioni della legge
Art. 22. (Adeguamento alle disposizioni della legge) 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonche' degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a societa' o consorzi di gestione, salva la possibilita' di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe. 3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 41/03 — Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, dautoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120), nel modificare l'art. 43-bis, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (in GU 19/…
- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), nel modificare l'art. 43-bis, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (in G.U…
↑ Tutti gli articoli di Legge 363/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.