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Legge 289/2002

Art. 74 — (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie impre…

ELI /it/legge/2002/12/27/289/art/74parte di Legge 289/2002
Art. 74. (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali) 1. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali. 2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonche' all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalita' e microcriminalita' urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri: a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entita' degli incentivi disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e citta' metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali; b) la densita' di popolazione delle aree interessate dagli incentivi; c) gli indici di criminalita' locali.

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