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Legge 289/2002

Art. 53 — Medici con titolo di specializzazione

ELI /it/legge/2002/12/27/289/art/53parte di Legge 289/2002
Art. 53. (Medici con titolo di specializzazione) 1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione e' riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.

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