Legge 289/2002
Art. 11 — Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni…
Art. 11. Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili 1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. 2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi. 3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione e' priva di effetti. 4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 marzo 2003.
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- D.L. 269/09 — Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamentoautoritativo, convertito con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O.n. 181/L, relativo alla G.U. 25/11/2003, n. 274) nel modificare l'art. 1, comma 2 del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito…
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