Legge 448/2001
Art. 73 — Assegnazione di fondi
Art. 73. (Assegnazione di fondi) 1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorita' della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto.
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- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 80, comma 24) la modifica dell'art. 73, comma 2.
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