Legge 448/2001
Art. 59 — Disposizioni in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero
Art. 59. (Disposizioni in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero) 1. La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aumentata per l'anno 2002 di 1,50 milioni di euro, e per l'anno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'art. 59; (con l'art. 23, c…
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