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Legge 448/2001

Art. 54 — Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali

ELI /it/legge/2001/12/28/448/art/54parte di Legge 448/2001
Art. 54. Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali 1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. 2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione. 3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni: a) natura, finalita' e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo; b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera; c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione; d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente. 4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' del Fondo. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari. 6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

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