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Legge 388/2000

Art. 88 — Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria

ELI /it/legge/2000/12/23/388/art/88parte di Legge 388/2000
Art. 88. (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria) 1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuita' dell'assistenza. Il valore soglia e' fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria e' pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena. 2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. 3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.

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