Legge 388/2000
Art. 49 — (Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili de…
Art. 49. (Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "attivi, di qualunque importo", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440". 2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185. 3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentire l'esposizione al pubblico. 4. Le alienazioni, di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) la modifica dell'art. 49, comma 2.
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