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Legge 388/2000

Art. 44 — Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca

ELI /it/legge/2000/12/23/388/art/44parte di Legge 388/2000
Art. 44. (Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, puo' altresi' autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso, non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma".

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