Legge 388/2000
Art. 42 — (Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei co…
Art. 42. (Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei contribuenti) 1. A decorrere dall'anno 2002 e' esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercititi almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine e' autorizzato il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili 2. Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: "ufficiali" sono inserite le seguenti: "e i sottufficiali".
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