Legge 388/2000
Art. 38 — (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
Art. 38. (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento) 1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformita' degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' di un dispositivo che garantisca la immodificabilita' delle caratteristiche e delle modalita' di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo. L'Amministrazione finanziaria provvede altresi' alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e puo' effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarita', al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ed e' altresi' ritirato il relativo titolo. 2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti dall'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo, e' stabilito, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, un imponibile forfetario medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000. 3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per l'attivita' finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonche' del dispositivo indicato al comma 1 del presente articolo. 5. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l'anno 2001 e' riconosciuto, in conformita' alla disciplina comunitaria, un credito d'imposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilita' a premio di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, purche' installati entro la data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d'imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta non e' rimborsabile e puo' essere fatto valere dal soggetto titolare dell'apparecchio rottamato ai fini del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio e' stata assolta, per l'anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' di riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 5.
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- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 2) la modifica dell'art. 38.
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