Legge 388/2000
Art. 146 — Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali
Art. 146. (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali) 1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed intenzionale da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1995, n. 163, e dall'articolo 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. 2. La somma di cui al comma 1 e' erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
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- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 80, comma 34) la modifica dell'art. 146, comma 1.
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