Legge 388/2000
Art. 127 — Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate
Art. 127. (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate) 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea". 2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati. 3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo. 4. Le modalita' di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio e' determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C n. 28 del 1° febbraio 2000. 6. La riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. 7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per: a) la soppressione della cassa sociale; b) la contabilita' separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamita' e alle iniziative mutualistiche. 8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;". 9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera g)) l'abrogazione dei commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 127.
Modifica · 1
- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 83) la modifica dell'art. 127, comma 2.
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