Legge 388/2000
Art. 124 — Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca
Art. 124. (Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca) 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 67, comma 3) la modifica dell'art. 124, comma 1.
↑ Tutti gli articoli di Legge 388/2000 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.