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Legge 388/2000

Art. 122 — Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli

ELI /it/legge/2000/12/23/388/art/122parte di Legge 388/2000
Art. 122. (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli) 1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

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