Legge 383/2000
Art. 28 — Accesso al Fondo sociale europeo
Art. 28. (Accesso al Fondo sociale europeo) 1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonche', in collaborazione con la Commissione delle Comunita' europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 117/07 — Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della leautoritativoha disposto (con l'art. 102, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 28.
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