Legge 383/2000
Art. 14 — Osservatori regionali
Art. 14. (Osservatori regionali) 1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalita' di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2. 2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001. 3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 117/07 — Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della leautoritativoha disposto (con l'art. 102, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 14.
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