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Legge 383/2000

Art. 1 — Finalita' e oggetto della legge

ELI /it/legge/2000/12/07/383/art/1parte di Legge 383/2000
Art. 1. (Finalita' e oggetto della legge) 1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attivita' come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. 2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. 3. La presente legge ha, altresi', lo scopo di favorire il formarsi di nuove realta' associative e di consolidare e rafforzare quelle gia' esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 2: - I testi degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione sono i seguenti: "Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale". "Art. 3. - E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". "Art. 4. - Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, una attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa'". "Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". "Art. 18. - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.".

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