Open·Parlamento
HomeNormeLegge 488/1999Art. 56
Legge 488/1999

Art. 56 — Interventi in materia di sicurezza stradale

ELI /it/legge/1999/12/23/488/art/56parte di Legge 488/1999
Art. 56. (Interventi in materia di sicurezza stradale). 1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

↑ Tutti gli articoli di Legge 488/1999 · fonte Normattiva ↗

← Art. 55 Art. 57 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.