Legge 488/1999
Art. 45 — Disposizioni in materia di autotrasporto
Art. 45. (Disposizioni in materia di autotrasporto). 1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998; c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.
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