Open·Parlamento
HomeNormeLegge 488/1999Art. 45
Legge 488/1999

Art. 45 — Disposizioni in materia di autotrasporto

ELI /it/legge/1999/12/23/488/art/45parte di Legge 488/1999
Art. 45. (Disposizioni in materia di autotrasporto). 1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998; c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.

↑ Tutti gli articoli di Legge 488/1999 · fonte Normattiva ↗

← Art. 44 Art. 46 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.