Legge 488/1999
Art. 3 — Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari
Art. 3. (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari). 1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".
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