Legge 265/1999
Art. 9 — Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni
Art. 9. (Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni). 1. Quando ragioni di economicita' e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.
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