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Legge 265/1999

Art. 21 — Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.570 del 1960

ELI /it/legge/1999/08/03/265/art/21parte di Legge 265/1999
Art. 21. Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.570 del 1960 1. All'articolo 6 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, le parole: "chi ricopre la carica di assessore provinciale" sono soppresse. Nota all'art. 21: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali): "Art. 6. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6). - Non puo' essere nominato sindaco: chi si trova in uno dei casi di ineleggibilita' a consigliere comunale previsti dalla legge; chi non ha reso conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto; il ministro di un culto; chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore; chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge".

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