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Legge 130/1999

Art. 7 — Altre operazioni

ELI /it/legge/1999/04/30/130/art/7parte di Legge 130/1999
Art. 7. Altre operazioni 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili: a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della societa' per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli; b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore. Nota all'art. 7: - Per il decreto legislativo n. 58/1998, si veda nelle note all'art. 2.

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