Legge 130/1999
Art. 7 — Altre operazioni
Art. 7. Altre operazioni 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili: a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della societa' per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli; b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore. Nota all'art. 7: - Per il decreto legislativo n. 58/1998, si veda nelle note all'art. 2.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 145/12 — Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera f)) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 7.
- D.L. 34/04 — Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioautoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 7, comma 1, lettera b-bis).
Inserisce · 1
- D.L. 34/04 — Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioautoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'art. 7.2.
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