Legge 130/1999
Art. 5 — Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati
Art. 5. Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati 1. Ai titoli emessi dalla societa' cessionaria o dalla societa' emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario. 2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo n. 385/1993: "Art. 129 (Emissione di valori mobiliari). - 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti. 2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati. 3. La comunicazione indica le quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni integrative. 4. L'operazione puo' essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilita' e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, puo', in conformita' delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1. 5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano: a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) ai titoli azionari, sempreche' non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto; c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali; d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri Paesi dell'Unione europea e conformi alle disposizioni dell'Unione. 6. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' individuare, in relazione alla quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione. 7. La Banca d'Italia puo' richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6. 8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo". - Per il testo dell'art. 143 si veda in nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385/1993, e' il seguente: "2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche". - Si trascrive il testo degli articoli 2410 e 2420 del codice civile. "Art. 2410 (Limiti all'emissione di obbligazioni). - La societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato. Tale somma puo' essere superata: 1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprieta' sociale, sino a due terzi del valore di questi; 2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato e' garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualita' o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualita' o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata, con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societa'". "Art. 2420 (Sorteggio delle obbligazioni). - 1. Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 145/12 — Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 5.
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