Legge 230/1998
Art. 21 — 1
Art. 21. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo dell e convenzion i tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l' Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilita' di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonche' della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268 comma 1) l'abrogazione dell'art. 21.
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