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Legge 230/1998

Art. 21 — 1

ELI /it/legge/1998/07/08/230/art/21parte di Legge 230/1998
Art. 21. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo dell e convenzion i tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l' Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilita' di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonche' della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.

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