Legge 449/1997
Art. 9 — Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero)
Art. 9. Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero). 1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attivita' e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'art. 9; (con l'art. 23, co…
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