Legge 449/1997
Art. 45 — Difesa
Art. 45. (Difesa). 1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale. 2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contentuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialita' del genio ferrovieri, le vigenti modalita' di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l'Esercito dalla legge di bilancio, in conformita' con l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995. 3. La validita' delle previsioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, e' estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. 4. L'articolo 179 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, gia' sostituito dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "ART. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Per ogni ente a cui provvede, con esclusione delle unita' navali, la direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi". 5. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unita' delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilita' logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unita' o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla localita' di residenza, dovranno essere previste, con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla localita' di residenza. Tali agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza". 6. Il primo periodo del comma 101 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che la cessione a titolo gratuito ivi prevista e' autorizzata anche in favore degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268 comma 1) l'abrogazione dell'art. 45.
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