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Legge 449/1997

Art. 31 — Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997

ELI /it/legge/1997/12/27/449/art/31parte di Legge 449/1997
Art. 31. (Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997). 1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.350 miliardi per l'anno 2000. 2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;". 3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: ", anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera c)," sono soppresse. 4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1 aprile 1998.

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